Pubblicata la circolare n.34 del 15-02-2024 dell’INPS in merito al Bonus Psicologo. La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. Sono stati stanziati 10 milioni di euro per l’anno 2023 (erogabili nel 2024). Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti: • residenza in Italia; • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro. Le soglie sono le seguenti: a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario; b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario; c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario. Per altre informazioni: https://bit.ly/3HZe0p0 |